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Decreto Aiuti Quater e conversione in legge: cosa cambia per Superbonus e cessione del credito

pestopasta86@gmail.com Aggiornato a Agosto 2026 3 min di lettura

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. Aiuti Quater, lo scorso 18 gennaio, si ridefinisce il quadro delle scadenze del Superbonus e delle regole sulla cessione del credito. Abbiamo cercato di offrire una chiave di lettura chiara delle novità introdotte dal testo.

Cosa cambia con le scadenze del 110% dopo il DL Aiuti Quater

Condomìni e proprietari unici

Per i condomìni e per i proprietari unici il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 e nella misura del 90% per quelle sostenute nel corso del 2023.

Resta però possibile continuare a beneficiare dell’aliquota piena del 110% anche nel 2023, in presenza di specifiche condizioni.

Il 110% resta valido nel 2023 solo se, entro il 25 novembre 2022, è stata presentata la CILAS — o, per le demolizioni e ricostruzioni, l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo — e, per i condomìni, se entro il 24 novembre 2022 è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori.

Villette e case a schiera delle persone fisiche

Per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, invece, il termine è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

La proroga è però subordinata a una condizione: entro il 30 settembre 2022 doveva essere stato realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi, accertato via PEC dal direttore dei lavori. Tale percentuale può comprendere, a scelta, anche gli interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati.

Cosa cambia con il Superbonus 90% per il 2023

Per le villette e le case a schiera che costituiscono abitazione principale di una persona fisica — che ne detiene la proprietà o un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie) — il Superbonus spetta nella misura ridotta del 90%, se l’intervento viene avviato dal 1° gennaio 2023 e per i pagamenti effettuati fino alla fine del 2023.

L’accesso al 90% è vincolato al possesso di un «reddito di riferimento» non superiore a 15.000 euro, determinato in base al quoziente familiare.

Superbonus 90% 2023: come si calcola il quoziente familiare

Per «reddito di riferimento» non superiore a 15.000 euro si intende quello ottenuto dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 (l’anno precedente a quello di sostenimento della spesa) per i coefficienti legati agli individui presenti nel nucleo familiare.

Il divisore è pari alla somma dei seguenti coefficienti:

0,5 in caso di un familiare a carico, 1 in caso di due familiari, 2 in caso di tre o più familiari.

1 per il contribuente;

1 per il coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente;

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